L'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità ha spostato il termine per l'autocertificazione ai fini della valutazione dei rischi (VDR) dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, prorogando i termini entro i quali i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con una semplice autocertificazione che attesti l'avvenuta valutazione.
In pratica, il datore di lavoro, invece di elaborare e conservare il documento di valutazione dei rischi in forma cartacea o digitale, può sottoscrivere una semplice dichiarazione nella quale può attestare di aver valutato tutti i rischi presenti in azienda.
Si ricorda che l'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (le cosiddette "microimprese") effettuano la VDR sulla base di procedure standardizzate e possono autocertificare, in luogo del documento di valutazione dei rischi (DVR), l'avvenuta effettuazione della VDR. Il comma 6 estende le procedure standardizzate, ma non l'autocertificazione, anche a chi occupa fino a 50 lavoratori (le cosiddette "medie imprese").
Il decreto interministeriale (Lavoro, Salute e Interno) del 30 novembre 2012, dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, ha introdotto le procedure standardizzate rivolgendosi contestualmente alle piccole e alle medie imprese e prevedendo la sua entrata in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U., ossia il 5 febbraio 2013. Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione, però, per le micro imprese, per le quali esso era già stato fissato al 31 dicembre 2012.
In definitiva, dal 1° luglio 2013 le microimprese saranno obbligate a provvedere alla VDR secondo le procedure standardizzate.
Per quanto concerne le medie imprese, è utile ricordare che la legge di stabilità non modifica i termini di applicazione delle procedure standardizzate sia in materia di VDR sia del DVR, che restano dunque fissati al 5 febbraio 2013. Poiché per le medie imprese le procedure in questione sono facoltative (il D.Lgs. 81/2008, art. 29 comma 6, precisa che esse possono avvelersene), ne consegue che dove non se ne avvarranno, devono procedere alla VDR e alla elaborazione del relativo DVR secondo le regole contenute nell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle nostre newsletters.